La carta blue può essere richiesta anche da un cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia?
Si, oltre ai cittadini stranieri residenti all’estero, anche il cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea, può ottenere la Carta blue UE, se in possesso dei requisiti previsti. Rispetto al passato le nuove norme hanno esteso tale possibilità anche ai lavoratori stagionali, ai beneficiari di protezione internazionale e ai titolari di un permesso di soggiorno per ricerca o per ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Il permesso di soggiorno ICT è uno speciale permesso di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, regolati dall’articolo 27-sexies nel TUIM).
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta blue UE gli stranieri che:
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare, a titolo di protezione temporanea, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- soggiornano, o hanno chiesto di soggiornare, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale (art 18), violenza domestica (art. 18-bis), calamità (art.20-bis), particolare sfruttamento lavorativo (art.22, comma 12-quater, (atti di particolare valore civile (art.42-bis), protezione speciale ( art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, n. 25);
- soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale; - soggiornano in qualità di richiedenti il permesso per ricerca ai sensi dell'articolo art.27-ter T.U. Immigrazione; - beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9 bis del T.U. Immigrazione per motivi di lavoro autonomo o subordinato; - fanno ingresso in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; - soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a), g) e i) T.U. Immigrazione; - sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3 T.U. Immigrazione).
Fonte: Portale Integrazione Migranti