Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 - Lavoratori Stagionali
Queste alcune novità importanti contenute nel decreto:
-i lavoratori stagionali stranieri possono essere impiegati solo nei settori agricolo e turistico-alberghiero
-il datore di lavoro dovrà dimostrare la disponibilità dell’alloggio del lavoratore stagionale. Nel testo è chiaro
che il canone di affitto non potrà essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e soprattutto non potrà
superare un terzo della retribuzione
-snellimento delle procedure per il rilascio di nulla osta dei permessi pluriennali, in particolare si slega la
possibilità di ottenere il titolo dal decreto flussi. Il requisito è esser stato già in Italia come stagionali
almeno una volta negli ultimi cinque anni e non per due anni consecutivi
-semplificazione nella conversione del permesso da stagionale a non stagionale a fronte di un’offerta di lavoro a
tempo determinato o indeterminato: la richiesta potrà essere presentata dopo tre mesi di lavoro stagionale, mentre
prima del decreto questa possibilità era riservata a chi era stato già qui come stagionale negli anni precedenti
-novità sulla regola del silenzio assenso: se il lavoratore è stato in Italia almeno una volta negli ultimi cinque
anni scatterà il nulla osta al rinnovo del permesso pluriennale