Lista dei paesi sicuri pubblicato in Gazzetta Ufficiale
13 Paesi nei quali si presume sia garantita la tutela dei diritti umani
Il 7 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, contenente la cosiddetta “lista dei Paesi di
origine sicuri” Un elenco di 13 Paesi nei quali si presume sia garantita la tutela dei diritti umani e i cui cittadini, quindi, non avrebbero bisogno di chiedere protezione internazionale in Italia. (vedi Gazzetta Ufficiale allegato).
È bene fin da subito precisare che in realtà il decreto non agisce in alcun modo sulle procedure di espulsione, ma unicamente sul procedimento di esame della domanda di asilo .Il miglioramento nella gestione delle espulsioni richiederebbe, infatti, il rafforzamento e l’aumento degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, senza i quali è praticamente impossibile allontanare uno straniero.
Al momento, per di più, non risulta che l’Italia abbia sottoscritto accordi con tutti i Paesi
presenti nella lista. Questo significa, in altre parole, che non tutte le persone la cui domanda di protezione verrà rigettata
sulla base della presunta sicurezza di tali Paesi potranno essere rimpatriate in tempi certi e rapidi. Tutto questo si concretizza nel rischio di incrementare ancora di più il numero degli irregolari, generando un effetto simile a quello prodotto da alcune disposizioni del primo decreto legge Sicurezza che prevedeva già, è bene ricordarlo, la possibilità di redigere un elenco di Paesi di origine sicuri.
La direttiva europea 2013/325 , che disciplina la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, consente - ma non impone - ai singoli Stati membri di redigere un elenco dei Paesi di origine sicuri da comunicare alla Commissione Europea. La stessa Commissione ha redatto una propria lista che non vincola in alcun modo i singoli Stati membri. Secondo la direttiva, la domanda presentata da un cittadino originario di uno di questi Paesi può essere giudicata manifestamente infondata qualora non vengano addotti elementi che dimostrino l’insicurezza del Paese di origine o la condizione di particolare pericolo gravante sul singolo individuo che richiede protezione. In ogni caso, tuttavia, la domanda deve essere esaminata e deve essere garantita anche la possibilità di sostenere un colloquio personale.