Domande di reddito/pensione di cittadinanza
L'INPS da chiarimenti
In merito alle domande di reddito/pensione di cittadinanza presentate prima del 1° aprile 2019, l'Inps ricorda che con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019, era stato precisato che per tali domande la legge di conversione aveva previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate della legge di conversione.
In particolare, la norma transitoria prevedeva che per tali domande, il beneficio riconosciuto potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi "pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto ai fini dell'accesso al beneficio". In forza di tale disposizione, transitoria, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, sono state poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019. A decorrere da ottobre 2019, occorreva allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto.
Nel nuovo messaggio del 3 dicembre, l'Inps chiarisce che le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, resteranno sospese se il richiedente appartiene ad uno degli Stati i cui cittadini sono tenuti a produrre alla struttura INPS territorialmente competente la certificazione attestante il valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.
Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari di uno Stato non espressamente indicato nel decreto del 21 ottobre, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.
Dal punto di vista operativo l'Inps precisa che, in ogni caso, tutti i richiedenti interessati riceveranno, un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell'Istituto. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC. I funzionari preposti avranno cura di verificare la certificazione limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato ai fini ISEE e, qualora ne ricorrano i presupposti, erogheranno la prestazione, che sarà comprensiva delle mensilità arretrate, corrisposte sempre con cadenza quindicinale.