Nuove regole per l'ingresso e soggiorno in Italia per volontariato, ricerca e studio
Il decreto, entrato in vigore il 5 luglio 2018, modifica alcuni articoli del Testo Unico dell'immigrazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018 il decreto legislativo n.71 dell'11 maggio 2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
Il decreto prevede delle modifiche al Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998); in particolare detta una nuova disciplina in merito all'ingresso e soggiorno per volontariato (articolo 27-bis del T.U. immigrazione); ricerca (articolo 27-ter del T.U. immigrazione); accesso ai percorsi di istruzione (articolo 39 del T.U. immigrazione); soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale (articolo 39-bis del T.U. immigrazione); ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (articolo 39-bis.1 del T.U. immigrazione).
Una delle novità più importanti riguarda la mobilità degli studenti non comunitari titolari di un'autorizzazione al soggiorno per studio rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea. Questi studenti possono fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto, soggiornandovi per proseguire gli studi già iniziati in un altro Stato membro, presentando la dichiarazione di presenza resa ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del Testo Unico. Le nuove norme prescrivono che, ai fini di tale mobilità, gli studenti devono essere beneficiari di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità, o di un accordo tra due o più istituti di istruzione. Trecentosessanta giorni è la durata massima di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al soggiorno.
Un’altra novità del decreto legislativo n.71 dell’11 maggio 2018 è un nuovo articolo introdotto nel Testo Unico sull'Immigrazione. Si tratta dell'articolo 39 bis-1, il quale prevede, per lo straniero che abbia conseguito in Italia un titolo di studio di istruzione post-diploma, la possibilità di ottenere, alla scadenza del proprio permesso per studio, un permesso di soggiorno, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa “coerente con il percorso formativo completato”.
Tale permesso può essere richiesto da coloro che abbiano conseguito in Italia uno dei seguenti titoli di studio: dottorato o master universitario; laurea triennale o laurea specialistica, diploma accademico di primo livello o di secondo livello diploma di tecnico superiore.
Per ottenere il permesso di soggiorno dopo aver concluso gli studi bisogna dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; rispettare l'obbligo, qualora il soggetto interessato non rientri tra le categorie di coloro che sono obbligati ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale, di assicurarsi per eventuali malattie, infortuni e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Il nuovo permesso ha durata compresa tra nove e dodici mesi; in presenza dei requisiti previsti dal Testo Unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.