Trasferimenti intra-societari: come orientarsi tra le nuove norme del Decreto Legislativo n. 253/2016
Una mini-guida sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti e dei lavoratori di Paesi Terzi nell'ambito dei trasferimenti intra-societari
Con il D. Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
La nuova normativa nasce dall'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'UE, introducendo definizioni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate.
Le nuove norme hanno modificato il Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), introducendo una nuova ipotesi di ingresso (articolo 27-quinquies) "al di fuori delle quote", ovvero quegli ingressi possibili nel corso di tutto l'anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico.
Ambito di applicazione
Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da un'impresa stabilita in un Paese terzo (cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi) a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende in pratica i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
Il trasferimento intra-societario comprende anche i casi di mobilità all'interno dell'Unione Europea tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri UE, di lavoratori provenienti da Paesi terzi, già in possesso di permesso di soggiorno ICT (intra-corporate transfer), rilasciato da altro Stato membro ed in corso di validità.
L'art. 27 sexies Testo Unico Immigrazione, introdotto dal D.lgs. 253/2016, contiene la disciplina di questi casi di trasferimento.
I destinatari della norma
L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito agli stranieri che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
dirigenti;
lavoratori specializzati;
lavoratori in formazione.
Queste tre categorie di lavoratori sono state specificate nella circolare n. 521, emanata, congiuntamente, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 9 febbraio 2017.
La qualifica di "dirigente" è "da riferirsi ad un lavoratore che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa".
Per "lavoratori specializzati" si intendono i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività, che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; per le professioni regolamentate è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del D.Lgs.206/2007.
Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori, soggetti a trasferimento intra-societario, ci si avvarrà del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF) per l'apprendimento permanente, che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.
Infine i "lavoratori in formazione" sono quei lavoratori, titolari di un diploma universitario, trasferiti (e retribuiti durante il trasferimento), a un'entità ospitante, ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa, in conformità a quanto indicato nel piano formativo individuale (contenente durata, obiettivi formativi e condizioni di svolgimento della formazione).
Esclusioni
Le nuove disposizioni non si applicano agli stranieri che: chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori; beneficiano dei diritti alla libera circolazione o lavorano presso un'impresa stabilita in Paesi terzi nel quadro di accordi conclusi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri; soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE; svolgono attività di lavoro autonomo; svolgono lavoro somministrato; sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.
Il decreto 253/2016 non esclude inoltre che, alternativamente alla nuova ipotesi di ingresso, si possa continuare ad applicare l'articolo 27, co. 1, lett. a) del Testo Unico, quando ne ricorrano i presupposti.
Tale norma disciplina l'ingresso in posizione di distacco (per una durata complessiva di cinque anni con possibile assunzione presso l'azienda distaccataria al termine del distacco) di dirigenti o personale altamente specializzato dipendenti di società collegate o facenti parte di un unico gruppo internazionale-multinazionale (che abbiano la sede principale nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio). Tale ingresso non consente una mobilità intraeuropea (come prevista dall'articolo 27-quinquies per distacco intra-societario ICT) e non rientra nell'apparato di controllo previsto dal decreto 136/2016.
La durata del trasferimento
La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.
L’iter burocratico
Al momento della domanda di ingresso lo straniero può sia soggiornare fuori del territorio dell'Unione europea, sia essere già stato ammesso nel territorio di un altro Stato membro.
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 253/2016, l'entità ospitante in Italia, in qualità di datore di lavoro, presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra - societario allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante, mediante la compilazione telematica del modulo - Art.27 - quinquies, già in uso sul sito del Ministero dell'Interno (nullaostalavoro.dlci.interno.it).
Nella Circolare del 9 febbraio 2017 sono elencati tutti i documenti che l'entità ospitante stabilita in Italia deve presentare allo Sportello Unico Immigrazione per il rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario.
Lo Sportello Unico per l'immigrazione procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione. In caso di irregolarità sanabile della documentazione presentata, lo Sportello Unico inviterà l'entità ospitante ad integrare la stessa.
Lo Sportello Unico nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta rilascia, in caso di esito positivo, il nulla osta e lo trasmette con il codice fiscale del lavoratore migrante agli uffici consolari per il rilascio del visto.
Il nulla osta al trasferimento intra - societario ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un PROTOCOLLO DI INTESA, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 1 del Decreto, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo Sportello unico per l'immigrazione.
Il permesso di soggiorno "ICT" (intra-corporate transfer) per trasferimento intra – societario
Entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore trasferito dichiara la propria presenza allo Sportello Unico per l'immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta e, in quella sede, viene consegnato allo stesso il mod. 209, necessario per il ritiro del permesso di soggiorno, che riporterà la dicitura "ICT".
Il permesso di soggiorno ICT è rilasciato dal questore al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Il permesso ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, in caso di proroga del trasferimento intra - societario, entro il limite massimo di tempo, stabilito per ciascuna categoria di lavoratori.
Al termine del periodo autorizzato di trasferimento intra-societario, il lavoratore distaccato farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese extra UE ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra eventuale domanda di ingresso in Italia per trasferimento intra-societario per lo stesso lavoratore migrante, devono intercorrere almeno tre mesi.
I diritti del lavoratore trasferito
I lavoratori provenienti da Paesi extra UE, distaccati in Italia, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, beneficiano delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori italiani, che effettuano prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione) (v. circolare INL 1/2017). Essi beneficiano, altresì, di pari trattamento rispetto a quello garantito ai lavoratori italiani per quanto concerne: la libertà di associazione, adesione e partecipazione ad organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria; Dei beni e servizi a disposizione del pubblico. - E' escluso, invece, l'accesso ad un alloggio e ai servizi forniti dai centri per l'impiego.
Il ricongiungimento familiare è garantito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 29 del Testo Unico Immigrazione. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del "permesso di soggiorno ICT".
La mobilità all'interno degli stati membri dell'unione europea (art. 27 - sexies del Testo Unico Immigrazione)
L'art. 27 sexies Testo Unico Immigrazione, introdotto dal D.lgs. 253/2016, contempla l'ipotesi dei lavoratori, provenienti da Paesi extra UE, in possesso di "permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT", rilasciato da altro Stato membro UE ed in corso di validità.
Si distingue tra una:
• mobilità di breve durata
I lavoratori, provenienti da un Paese extra UE, - titolari di permesso di soggiorno per trasferimento intra - societario ICT, rilasciato in un altro Stato membro UE, sono autorizzati a soggiornare nel territorio italiano e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipendono o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo ex art. 2359 c.c., o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo non superiore a novanta giorni. La circolare n. 521 del 9.2.2017 chiarisce che detto periodo massimo deve distribuirsi in un arco temporale di 180 giorni.
In questa ipotesi, definita mobilità di breve durata, non è necessario che l'entità ospitante in Italia richieda il nulla osta.
Il lavoratore proveniente da un Paese Terzo extra UE, titolare di permesso di soggiorno ICT, rilasciato da altro Stato membro UE ed in corso di validità, fa ingresso in Italia senza necessità del visto di ingresso. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore è tenuto a dichiarare la propria presenza al questore.
• mobilità di lunga durata
Qualora il periodo del distacco temporaneo debba essere superiore a 90 giorni – mobilità di lunga durata – l'entità ospitante in Italia, deve presentare la richiesta di nulla osta. Tale richiesta di nulla osta può essere presentata anche se il lavoratore ha già fatto ingresso in Italia, entro 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale. Anche in questo caso, l'ingresso del lavoratore avviene in esenzione dal visto di ingresso.
Al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno, che riporterà la dicitura "MOBILE ICT". Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno "mobile ICT", al lavoratore è consentito lavorare in Italia, purché il permesso di soggiorno per trasferimento intra - societario ICT, rilasciato da altro Stato membro UE, sia in corso di validità.
Anche nel caso di permesso di soggiorno "mobile ICT" è garantito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del soggiorno.
In calce i link con il quadro normativo