Quale procedura un cittadino straniero deve seguire per lavorare in Italia come ricercatore?
Per ottenere un visto di ingresso per ricerca scientifica occorre che l’Università o Istituto di ricerca dove il ricercatore lavorerà, presenti una domanda di nulla osta al lavoro (modello FR), attraverso la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.
Per presentare la domanda l’Istituto deve essere iscritto nell’apposito elenco degli Istituti autorizzati alla stipula delle convenzioni di accoglienza tenuto dal MIUR.
Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta all’ingresso una volta acquisito il parere della questura sull’insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata la completezza della documentazione richiesta. Alla base della richiesta di nullaosta per ricerca scientifica deve esservi una convenzione stipulata tra l’Istituto di ricerca ed il ricercatore,
con cui l’Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore ed a fornire una serie di garanzie, mentre il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca approvato dall’Istituto.
La convenzione, tra l’altro, stabilisce:
- il rapporto giuridico tra le parti
- le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale
- la copertura delle spese di viaggio
- la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN
La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
Lo Sportello Unico, in caso di esito positivo delle verifiche, rilascia il nulla osta entro 30 giorni dalla domande e lo trasmette
per via telematica alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero al fine del rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
Il visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
Attenzione: Nel caso in cui il ricercatore debba svolgere in Italia un'attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie, il rilascio del visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario,
il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari ( v. Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011.)
Fonte: Portale Integrazione Migranti