A quali condizioni si ha diritto al permesso di soggiorno per violenza domestica?
Il permesso si soggiorno per violenza domestica viene rilasciato solo quando, nel corso di indagini o di procedimenti per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi sul territorio italiano nell’ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero e emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese.
Affinchè tale permesso di soggiorno possa essere rilasciato, devono in particolare essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati:
-maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
-lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.);
-mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
-sequestro di persona (art. 605 c.p.);
-violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
-atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
-nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque sempre richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria.
Inoltre, affinché l’autorità giudiziaria dia parere favorevole è necessario che dalle operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali emerga che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale esporrebbero la vittima ad un concreto ed attuale pericolo.
Fonte: Portale Integrazione Migranti