Qual'e' la procedura per la coesione familiare per persone arrivati in Italia per motivi di turismo e senza alcun visto?
Preliminarmente pare opportuno soffermarsi sul concetto di coesione, essa da intendersi quale: ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia che non presuppone una previa richiesta di nulla osta al SUI né un successivo rilascio di un visto d'ingresso per famiglia.
Tuttavia, si noti che il PDS per motivi familiari è rilasciato :
1) al familiare straniero regolarmente soggiornante;
2) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
Tali requisiti sono legati:
a) al possesso del coniuge di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari;
b) alla dimostrazione del rapporto di coniugio;
c) alla disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari;
d) al possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Pare opportuno soffermarsi sul concetto di “regolare soggiorno” che nel caso di specie, non essendo presente un visto di ingresso per famiglia, si vincola al rispetto della cd. Dichiarazione di presenza.
Sul punto si legga quanto presente sul sito della Polizia di Stato (pagina modificata il 27/11/2019):
-gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza;
- quelli che provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resone resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo;
- per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.
Qualora il coniuge sia un rifugiato si rimanda alla lettura dell'art. 29 bis del TUI.