Cittadini UE: il diritto di soggiorno non si perde con la cancellazione anagrafica
Un cittadino comunitario ha richiesto l'iscrizione anagrafica dichiarando la provenienza da altro Comune che, interpellato, comunicava di avere effettuato l'iscrizione direttamente dall'estero nel 2007, di aver rilasciato attestazione di iscrizione anagrafica a tempo indeterminato sempre nel 2007 e di averlo cancellato per irreperibilità nel 2012. In questa circostanza, il Comune chiede se la cancellazione per irreperibilità comporti la perdita del diritto di soggiorno e quindi se lo stesso, per l'iscrizione presso il Comune richiedente, debba ripresentare tutta la documentazione prevista dal D.lgs. 30/2007 (allegato b della dichiarazione di residenza). L'ufficio comunale fa presente che il cittadino ha dichiarato di avere smarrito l'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata a suo tempo dal precedente Comune e di essere attualmente disoccupato.
Per dirimere la questione è necessario, innanzitutto, verificare alcune condizioni. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato a ulteriori requisiti o condizioni (art. 14 d.lgs. 30/07). Ricordiamo che il cittadino dell'Unione per mantenere lo status di lavoratore deve avere in corso un'attività lavorativa oppure deve essere in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento o termine rapporto di lavoro). Se la durata del contratto di lavoro è stata inferiore all'anno può mantenere la condizione di lavoratore per un anno attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro resa presso il centro per l'impiego territorialmente competente (art. 7 d.lgs. 30/07). Se il soggiorno era ad altro titolo deve avere la disponibilità di risorse economiche per il mantenimento, messe a disposizione anche da terzi, e la titolarità di un'assicurazione che copra tutti i rischi sanitari della durata di almeno 1 anno. Infine, se familiare, deve documentare il legame parentale e nei casi di cessazione della relazione familiare di rientrare in uno dei casi indicati dagli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 30/07. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. Quindi per prima cosa va verificato se in tutti questi anni sono maturate le condizioni per il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente e se acquisito tale diritto il cittadino non l'abbia perso per l'assenza dall'Italia per una durata superiore a due anni consecutivi. L'attestato permanente richiesto dall'interessato viene rilasciato dal Comune di attuale residenza. Il soggiorno legale può prescindere dalla cancellazione anagrafica se il cittadino è in grado di documentare che ha continuato a soggiornare in Italia, mantenendo in modo continuativo i requisiti previsti dalla direttiva europea 38/04. Pertanto la cancellazione per irreperibilità non comporta automaticamente la perdita del diritto di soggiorno, in quanto ad essere stata accertata è la condizione di persona irreperibile nel comune di residenza, senza alcun collegamento con i requisiti di soggiorno legale previsti dalla disciplina europea e recepiti dal d.lgs. 30/07, la cui sussistenza va verificata.