E' possibile rilasciare eventuali certificazioni (risultanze anagrafiche) riguardanti cittadinanza, stato libero o matrimonio ai cittadini comunitari ed extrac.
Tutti i dati che costituiscono oggetto di registrazione anagrafica possono essere certificati o attestati dall'ufficiale d'anagrafe (nelle ipotesi di cui al comma 2 dall'ufficiale d'anagrafe d'ordine del Sindaco), ad eccezione della professione (o condizione non professionale) e del titolo di studio. Questa regola si ricava dal chiaro disposto di cui all'art. 33 commi 1 e 2 del vigente regolamento anagrafico. La norma citata si applica indistintamente a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari iscritti in anagrafe. Il problema per i cittadini non italiani si pone a monte ed investe la questione della dimostrazione degli status personali, che, a norma dell'art. 14 DPR n. 223/1989, deve essere data documentalmente, mediante atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello stato di appartenenza e in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione. Una volta che il dato, incluso quello relativo alla cittadinanza e allo stato civile, è stato accertato mediante la documentazione suddetta o mediante il passaporto ed è stato registrato nella banca dati anagrafica, questo può costituire oggetto di certificazione. Naturalmente, occorre ricordare che si tratta di una risultanza anagrafica. In conclusione, il blocco utilizzato dalla vostra software house non è assolutamente legittimo e deve essere rimosso.