È possibile lavorare con un permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale? E' possibile convertirlo in un permesso per motivi di lavoro?
Si, il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge (art.6, comma 1-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni).
Il comma 1 bis dell’art. 6 del TUI, espressamente prevede che sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, una serie di permessi di soggiorno tra cui “il permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 25/2008, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;” (e cioè in tutti i casi in cui il diniego della protezione internazionale sia stato negato per ragioni connesse alla pericolosità sociale del richiedente).
La giurisprudenza (cfr Tar Veneto sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022), dando una lettura costituzionalmente orientata della norma, ha chiarito che la possibilità di conversione va garantita sia a coloro che hanno ottenuto il permesso a seguito di una domanda di protezione internazionale (o a seguito di una decisione del Tribunale Ordinario), sia a coloro che lo hanno ottenuto dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore.
Tale permesso di soggiorno, pur potendo conseguire a due diversi procedimenti, è unico in quanto, in entrambi i casi, viene rilasciato in base ai presupposti contenuti nell’art. 19 T.U. Immigrazione e deve, dunque, essere sottoposto alla medesima disciplina. Un’interpretazione diversa risulterebbe priva di ogni ratio e logica.
Fonte: Portale Integrazione Migranti