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Da quando ha validità il soggiorno regolare come familiare e non più come turista e quindi l'accesso a tutti i servizi,inclusi sanitari e lavoro?
Il Testo Unico sull’Immigrazione ha previsto che in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere attività lavorativa. Nello specifico l’art.5, comma 9 bis, T.U. Immigrazione testualmente dispone:
“In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività' di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso”.
Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi.
Nella Nota Congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del lavoro (D.G. Immigrazione) e l'Ispettorato nazionale del lavoro concludono nel senso di ritenere che “i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”.
c) nel caso la risposta fosse positiva, da quando ha validità il soggiorno regolare come familiare e non più come turista e quindi l'accesso a tutti i servizi, in particolare sanitari, nel frattempo usufruiti? può lavorare?
Art. 30 comma 2 del TUI. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
L'iscrizione obbligatoria al S.S.N. ha valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all’assistenza sanitaria, il quale sorge già nel momento dell’ingresso in Italia, nel caso in cui lo straniero abbia effettuato un ingresso regolare e sia in possesso dei requisiti legalmente previsti. Tale iscrizione, dunque, ha una efficacia retroattiva laddove la presentazione della richiesta all’A.S.L. competente avvenga, non contestualmente all'ingresso ma in un periodo successivo (es. cittadino straniero in attesa di rilascio primo permesso).
Nelle more in fase di rilascio\ rinnovo titolo di soggiorno i cittadini extracomunitari possono
• iscriversi al Servizio sanitario nazionale agli stranieri in attesa del primo rilascio di permesso di soggiorno e mantenere l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale a coloro che sono in fase di rinnovo. La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Azienda Sanitaria del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l’effettiva dimora (Circolare Ministero della salute 17 aprile 2007); continuare ad esercitare attività lavorativa (Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 5 dicembre 2006). In caso di perdita del posto di lavoro, iscriversi alle liste di mobilità dei Centri per l’impiego (Interpello Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 19/2007); beneficiare delle prestazioni di disoccupazione (Circolare INPS 29 gennaio 2008) e essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato ai fini previdenziali (Messaggio INPS 16 ottobre 2006). Per la richiesta di rinnovo bisogna essere in possesso dei requisiti previsti per il tipo di permesso di soggiorno che si richiede: lavoro, motivi familiari, studio, ecc. La domanda presentata tramite i kit postali oppure con l’assistenza degli Uffici comunali predisposti oppure dei Patronati prevede la presenza dei requisiti previsti per legge. Nel caso in cui non si sia in possesso di uno o più requisiti necessari per il rilascio, il permesso di soggiorno viene rifiutato. Se invece il permesso era stato rilasciato ma non si è più in possesso dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, il permesso viene revocato. Secondo giurisprudenza costante nell’adottare il provvedimento di rifiuto, di revoca o di diniego di rinnovo, si tiene presente i vincoli familiari dell’interessato nel territorio italiano.
La Tessera sanitaria è rilasciata allo straniero che esibisca il permesso di soggiorno o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo dello stesso e che dimori abitualmente in un Comune compreso nell’ambito territoriale della ASL a cui è inoltrata la domanda di rilascio. Nel periodo tra l'appuntamento per la consegna del "Kit postale" e l'appuntamento per la consegna del permesso: è possibile rinnovare la tessera (o procedere alla prima iscrizione) presentando
1. La ricevuta di richiesta del Permesso di Soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali abilitati (ricevuta bollettino postale, ricevuta di assicurata e promemoria dell'appuntamento per la consegna del permesso di Soggiorno),
2. il passaporto in originale,
3. codice fiscale definitivo,
4. richiesta di residenza o autocertificazione di residenza o dichiarazione di ospitalità
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